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	<title>Blog di Andrez &#187; Antonio</title>
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	<description>Riflessioni ed osservazioni sulla società e l&#039;impegno civile</description>
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		<title>La Cassazione conferma la condanna per diffamazione a carico di Bruno Vespa</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magistratura & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Vespa]]></category>
		<category><![CDATA[condanna Vespa]]></category>

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		<description><![CDATA[La terza sezione civile della Cassazione (sent.16917/2010) ha confermato la condanna di Vespone per diffamazione di due pm napoletani (24 mila euro per ciascuna delle parti offese) che, negli anni 90, avevano ordinato l&#8217;arresto del manager Vito Gamberale (poi assolto). Vespa, citato a giudizio per un passaggio del libro &#8220;La sfida&#8221; in cui l&#8217;intervistato Gamberale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2138" href="http://www.andrez.cotti.biz/la-cassazione-conferma-la-condanna-per-diffamazione-a-carico-di-bruno-vespa-2131.html/bruno_vespa-3"><img class="alignleft size-full wp-image-2138" title="bruno_vespa" src="http://www.andrez.cotti.biz/wp-content/uploads/2010/07/bruno_vespa2.jpg" alt="bruno_vespa" width="150" height="150" /></a>La terza sezione civile della Cassazione (sent.16917/2010) ha confermato la condanna di Vespone per diffamazione di due pm napoletani (24 mila euro per ciascuna delle parti offese) che, negli anni 90, avevano ordinato l&#8217;arresto del manager Vito Gamberale (poi assolto). Vespa, citato a giudizio per un passaggio del libro &#8220;La sfida&#8221; in cui l&#8217;intervistato Gamberale definiva «illegittimo» il suo arresto, si era difeso sostenendo di aver solamente riportato la «sostanziale verità dei fatti», peraltro confutata da due sentenze di merito e anche da un&#8217;indagine ispettiva del ministero.</p>
<p>La Corte sottolinea che al giornalista non basta riportare fedelmente le parole dell&#8217;intervistato avendo anche il dovere di controllare la veridicità delle circostanze riferite e la continenza delle espressioni riferite, mantenendo comunque sempre una &#8220;posizione imparziale&#8221;. Invece l&#8217;intervista incriminata «era punteggiata da domande di cui appariva ovvia la risposta, nonché accompagnata da notizie allusive, da sottintesi, da ambiguità tali da ingenerare nel lettore la convinzione della rispondenza al vero dei fatti esposti», e ignorava invece le circostanze di possibili ricostruzioni alternative «già conoscibili al momento della stesura del libro»</p>
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		<title>Maltrattamenti: serve l&#8217;abitualità della condotta e la capacità di creare sofferenza</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 06:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti minoranze]]></category>
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		<description><![CDATA[Può essere condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia il marito che ingiuria, minaccia e percuote sua moglie solo alcune volte, inducendo solo esasperazione ma non timore? IL FATTO Caia, moglie di Tizio, denunciava i maltrattamenti subiti dal marito tramite continue ingiurie, minacce e percosse. Il Tribunale penale prima e la Corte d’appello poi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Può essere condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia il marito che ingiuria, minaccia e percuote sua moglie solo alcune volte, inducendo solo esasperazione ma non timore?<br />
IL FATTO<br />
Caia, moglie di Tizio, denunciava i maltrattamenti subiti dal marito tramite continue ingiurie, minacce e percosse.<br />
Il Tribunale penale prima e la Corte d’appello poi, condannavano l’uomo a otto mesi di reclusione, riconoscendogli le attenuanti generiche.<br />
La Corte territoriale, in particolare, dichiarava provata l’abitualità della condotta dell’imputato dalle sue, sia pur parziali, ammissioni, dalle testimonianze di medici e conoscenti e dai certificati medici.<br />
L’uomo, insoddisfatto della patita, per quanto lieve, condanna, ricorreva per Cassazione, lamentando vizio di motivazione relativamente all’esistenza dell’elemento dell’ “abitualità della condotta di sopraffazione”.<br />
Infatti, a dire del ricorrente, gli stessi giudici del merito avevano valutato risibile uno degli episodi denunciati, e dato atto della forza di carattere della vittima, per sua stessa ammissione, non intimorita dalla condotta del marito.<br />
In pratica, i giudici dell’appello, secondo Tizio, avevano scambiato per sopraffazione dell’uomo su sua moglie, quello che, invece,era un più banale, e normale, clima di tensione tra coniugi.<br />
Pertanto, Tizio chiedeva che la decisione del giudice di secondo grado fosse annullata.<br />
La sesta sezione della Cassazione accoglie il ricorso, senza rinvio, affermando che “affinchè sussista il reato di maltrattamenti in famiglia occorre che sia accertata una condotta…abitualmente lesiva della integrità fisica e del patrimonio morale della persona offesa, che, a causa di ciò, versa in una condizione di sofferenza”.<br />
In altre parole, il giudice nomofilattico ha affermato che:<br />
1) l’abitualità della condotta di sopraffazione non è dimostrata se gli episodi di ingiurie, minacce e percosse sono limitati. Cioè pochi.<br />
2) se la vittima non è intimorita, come da sua stessa ammissione, e reagisce (magari per difendersi? magari anche solo a parole?), allora non c’è sofferenza che derivi dalla condotta criminale, e di conseguenza il comportamento non costituisce reato.<br />
Se invece la donna è intimorita, impaurita, terrorizzata, allora il reato sussiste.<br />
3) anche quando l’uomo ha più volte (anche se in numero limitato) ingiuriato, minacciato e percosso (v. vari certificati medici) la propria moglie, per la Corte non è dimostrata l’ unitarietà della condotta finalizzata ai maltrattamenti verso di lei. Dunque il reato attribuitogli non sussiste.<br />
Pertanto, la sez. VI penale della Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza, senza rinvio “perché il fatto non sussiste”.<br />
I giudici hanno forse dimenticato che la nostra Costituzione, non ancora abrogata, riconosce ad ogni essere umano i diritti inviolabili, in qualsiasi formazione sociale ove si svolga la sua personalità, famiglia compresa.</p>
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